Monthly Archives: Gennaio 2018

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Valutazione dei rischio alcol e stupefacenti. Le nuove linee di indirizzo varate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le linee di indirizzo per la valutazione del rischio alcol e stupefacenti varate dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2017, completano il dettato dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs 81/2008 e rivedono i contenuti, le condizioni e le modalità individuate nell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 in materia di individuazione dell’attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e nell’Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

Nel testo definitivo delle nuove linee d’indirizzo è previsto che, in edilizia, in base all’allegato “A” dello stesso documento, relativamente agli operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori ai due metri e per gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra

Il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo.
“In particolare – si legge ancora nel testo – il datore di lavoro provvede a:

  • Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro.
  • Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio, alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ….
  • Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate a una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivante dall’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti …
  • Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
  • Attivare attraverso il medico competente l’effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Inoltre se nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell’allegato “A”, dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.
In riferimento alla normativa che disciplina l’argomento si ricordano:

  • l’art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 in cui è previsto che “le visite mediche, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,
  • l’art. 111 comma 8 del D.Lgs 81/08 in cui si legge che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavoratori in quota”.
  • Il Contratto di Lavoro Collettivo Nazionale del settore Edile che prevede provvedimenti disciplinari nei casi in cui siano riscontrate situazioni di ubriachezza.

Comunicato stampa. Asle-Rlst premiata da Inail per la buona pratica Etiledil: prevenzione e promozione alla salute e sicurezza nei cantieri edili

Azione di promozione alla salute e prevenzione del rischio alcol nei cantieri edili.

Asle-Rlst ha ricevuto il riconoscimento per la buona pratica durante l’evento di chiusura della campagna europea promossa dall’Agenzia Europea Salute e Sicurezza (Eu-Osha) svoltosi a Roma martedì 7 novembre 2017 presso l’auditorium della direzione generale dell’Inail. I progetti di buona pratica presentati durante il convegno sono stati selezionati da Inail focal point Italia sulla base di una serie di comuni denominatori quali la pertinenza, la completezza, l’originalità, la partecipazione dei lavoratori, l’efficacia dei risultati e la trasferibilità.
Obiettivo principale della campagna sono stati la promozione del lavoro sostenibile e dell’invecchiamento in buona salute.

In questo contesto la buona pratica presentata da Asle ha messo in evidenza la partecipazione dei lavoratori nel momento informativo attuato direttamente sul luogo di lavoro dagli Rlst di Asle,

che hanno illustrato i contenuti dell’opuscolo Etiledil  realizzato in collaborazione con ATS Milano Città Metropolitana per promuovere la salute e far aumentare tra i lavoratori la consapevolezza nella percezione del rischio alcol, al fine di attivare comportamenti virtuosi e corretti.

In particolare, ai lavoratori è stato distribuito lo strumento del “regolo cartonato”, misuratore di alcolemia, che ha consentito loro di eseguire la misurazione personale del quantitativo di unità alcoliche assunte in pausa pranzo e la valutazione delle relative conseguenze sull’organismo.

Tra gennaio 2016 e giugno 2017 la campagna d’informazione Etiledil ha coinvolto 83 imprese e circa 700 lavoratori di cui 214 over 50. Nove i partecipanti, oltre a Asle hanno illustrato le loro buone pratiche Roma Capitale, Comune di Torino, Asl Roma 4, Asl Cuneo 1, Irccs-Incra Ancona, Gruppo Dow in Italia, Hera, Tarkett e Ferrero mangimi. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della campagna 2016/2017 promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di concerto con: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Inail, Iss, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Organizzazioni dei rappresentanti dei Datori di Lavoro, Anmil.
Al termine è stato consegnato un riconoscimento ufficiale sia alle buone pratiche sia ai partner nazionali della campagna europea.

Fonte: Asle-Rlst
Visualizza il  Comunicato stampa 1_2017

Campi elettromagnetici in cantiere: da segnalare in Dvr e Pos. Sono un pericolo quando il lavoratore è portatore di dispositivi medici, protesi in metallo e pace maker

Se un lavoratore è portatore di placche in metallo e pace maker ai fini della tutela della sua salute e sicurezza è necessario che il datore di lavoro lo segnali nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) mentre nel piano operativo di sicurezza (Pos) è opportuno segnalare l’eventuale presenza di fonti di campi elettromagnetici in cantiere o nelle sue vicinanze che dovrebbero già essere state indicate nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Tutto ciò per consentire, sempre e comunque, al medico competente di attivare nei confronti dei lavoratori le opportune limitazioni alla mansione in relazione al luogo di lavoro.

Infatti la mancata segnalazione da parte del datore di lavoro nel Dvr e soprattutto nel Pos, può mettere a rischio l’incolumità del lavoratore.
Come è previsto nel comma l art. 25 del D.lgs 81/08, il medico competente è tenuto per legge a visitare i luoghi di lavoro ma secondo l’art. 104, per i cantieri la cui durata dei lavori presunta è inferiore ai 200 giorni lavorativi è possibile sostituire la visita del luogo di lavoro con l’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui i lavoratori svolgono le attività. In questi casi se nel Pos manca la segnalazione della presenza di fonti da campi elettromagnetici il medico competente che consulta il Pos per un determinato cantiere può essere indotto in errore.
Va detto che i livelli di esposizione professionale ai campi elettromagnetici che normalmente si registrano in cantiere nella maggior parte dei casi sono al di sotto della soglia minima di pericolosità prevista dalla normativa e, soprattutto, limitati nel tempo, perché il cantiere per sua natura è temporaneo.
Ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, però, quando esiste in cantiere o nelle sue vicinanze una fonte di campi elettromagnetici come possono essere, tra le attrezzature, la presenza di antenne oppure, nelle vicinanze, centri con impianti abbattitori di raggi X, il datore di lavoro non può omettere di rilevarli nel Pos. Infatti, la fonte di campi elettromagnetici opportunamente segnalata nel documento citato mette sempre il medico competente nelle condizioni di poter valutare la pericolosità per quei lavoratori portatori di dispositivi medici come protesi in metallo (pece maker e placche con struttura metallica derivate da operazioni chirurgiche), per i quali occorre segnalare immediatamente la limitazione in caso di lavorazioni da svolgere vicino alle fonti di campi elettromagnetici.

Dunque il datore di lavoro nel Pos deve segnalare la presenza di eventuali fonti di campi elettromagnetici in cantiere o nelle vicinanze per mettere in atto misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel Psc in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, con riferimento ad eventuali prescrizioni del medico competente per i lavoratori.

Se, infatti, un lavoratore incorre in un incidente per esposizione a campi elettromagnetici dovuto alla mancata limitazione alla mansione, la responsabilità per omessa vigilanza sul rischio può ricadere sul datore di lavoro, che non avendo segnalato nel Pos la presenza di fonti di campi elettromagnetici e nel Dvr la presenza di lavoratori portatori di dispositivi medici e protesi metalliche ha, di fatto, consentito l’esposizione al rischio per i suoi lavoratori. Nello specifico ai commi 5 e 6 nell’articolo 209 del D.Lgs 81/08 si precisano gli obblighi del datore di lavoro e, in caso di omissione, la sanzione prevista all’art. 219 è anche penale. “Il datore di lavoro – si legge – è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli …. 209, commi 1 e 6”.

La minigiuida sulla movimentazione manuale dei carichi diventa internazionale. Inviata da Fast ai paesi che partecipano a Enterprise Europe Network, la rete internazionale di supporto alle imprese

E’ on line la pubblicazione Risk from manual handling of loads, miniguida Rischio da movimentazione manuale dei carichi tradotta in inglese grazie all’accordo di collaborazione siglato da ASLE-RLST con la Federazione delle Associazioni Tecniche di Milano (FAST), nell’ambito della Campagna europea 2016-2017 Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età di cui Asle è partner nazionale attraverso Inail Focal Point Italia.
FAST– si legge nel testo dell’accordo – in quanto partner della rete Enterprise Europe Network  (EEN) e EEN OSH Ambassador per l’Italia, condivide con ASLE-RLST  l’interesse per le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro”.
L’11 gennaio 2018 la pubblicazione Risk from manual handling of loads realizzata da ASLE con il patrocinio di ATS Milano Città Metropolitana è stata inviata da FAST a tutti gli Osha ambassadors della rete Europe Enterprise Network, che provvederanno a diffonderla alle imprese locali interessate al tema.
Complessivamente gli stati che partecipano al network internazionale EEN che fa riferimento alla Commissione Europea sono 67, di cui solo 28 europei. Enterprise Europe Network aiuta le aziende a innovare e crescere su scala internazionale. È la più grande rete di supporto del mondo per le piccole e medie imprese (PMI) con ambizioni internazionali.
La rete è attiva in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Riunisce 3.000 esperti provenienti da oltre 600 organizzazioni membri, tutti rinomati per la loro eccellenza nel supporto alle imprese.

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Silice cristallina respirabile: il parlamento europeo approva la direttiva che introduce nuovi valori limite per l’esposizione a sostanze pericolose

Pubblicata il 27 dicembre 2017 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva UE 2017/2398 (L.345/87) del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Ci sono due anni di tempo per acquisire le modifiche negli ordinamenti nazionali.
La direttiva propone di fissare valori limite per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli contemplati dalla direttiva 2004/37/CE in vigore.
La nuova legge europea entrerà in vigore il 16 gennaio 2018 e dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 17 gennaio 2020.

Ma cosa cambierà? Per il settore delle costruzioni la novità più significativa riguarda l’inserimento della silice cristallina respirabile (RCS o SLC) tra le sostanze cancerogene e mutagene nell’allegato XLIII del D. Lgs 81/08 con relativo valore minimo di esposizione fissato a 0,1mg/m3, così come espresso nella direttiva 2017/2398 nell’art. 1 punti 3 e 4 e nell’Allegato 3. C’è poi la riduzione del valore limite per l’esposizione alle polveri di legno che passa da 0,5 a 0,2 mg/m3

In base alle nuove disposizioni europee i datori di lavoro dovranno individuare e valutare i rischi derivanti per i lavoratori dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni ed evitare l’esposizione ove siano presenti tali rischi. Si potrà intervenire anche sulla sorveglianza sanitaria. Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri, infatti, potrà segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo che riterrà necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Secondo le stime della Commissione europea, in Italia i lavoratori esposti alla silice cristallina respirabile sono circa 220.000.
L’introduzione della nuova normativa farà diminuire la spesa sanitaria per i trattamenti di cura e riabilitazione.
Si conta di evitare circa 100.000 decessi nei prossimi 50 anni, principalmente in relazione ai seguenti agenti chimici: silice cristallina (98.670), cromo VI (1.670) e fibre ceramiche refrattarie (50).
Ogni anno, il 53% dei decessi professionali nell’UE è attribuito al cancro, contro il 28% per malattie circolatorie e il 6% per quelle respiratorie. I tipi più comuni di cancro professionale sono il tumore ai polmoni, il mesotelioma causato dall’esposizione alle particelle di amianto e il cancro della vescica.
Le nuove regole garantiranno una migliore tutela soprattutto per chi lavora nel settore edile, nell’industria chimica, automobilistica, alimentare e tessile, nella lavorazione del legno e dei mobili, nel settore sanitario e negli ospedali.

 

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