Monthly Archives: Ottobre 2017

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Finanziamenti per la formazione professionale. C’è ancora tempo per utilizzare i fondi trasferiti dall’Inps nel 2015 sul Conto Formazione delle imprese aderenti a Fondimpresa

E’ di questi giorni l’arrivo alle aziende di una lettera da Fondimpresa, a firma del direttore generale, in cui la fondazione raccomanda gli aderenti di utilizzare le somme in scadenza sul proprio conto formazione entro il 31 dicembre 2017, presentando uno o più piani formativi condivisi che prevedano un finanziamento almeno pari all’importo in scadenza oppure fino alla copertura della quota disponibile sul Conto di Formazione Aziendale e non ancora impegnato.
Per le aziende che ne faranno richiesta l’Ente Unico di Formazione e Sicurezza di Milano, Lodi, Monza e Brianza è a disposizione delle imprese, sia per supportarle nella gestione dei piani aziendali, dalla presentazione alla richiesta del rimborso finale, sia a organizzare percorsi aziendali mirati, ove le risorse sul conto formazione lo permettano.
“Se ciò non dovesse avvenire – si legge nella lettera – l’importo non utilizzato entro il 31 dicembre 2017 sarà spostato, come da Regolamento del Fondo, dal conto formazione dell’azienda al conto collettivo con il quale Fondimpresa finanzia, tramite Avvisi, la formazione su tematiche prioritarie per la generalità delle imprese aderenti”.
Per ulteriori informazioni su come fare per utilizzare i fondi disponibili è possibile inviare una e-mail all’indirizzo tiziana.benvenuti@esem.mi.it oppure telefonare al numero 02.84271350.

I datori di lavoro devono comunicare all’Inail gli infortuni che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni

Via all’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, ai fini statistici e previdenziali, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Le indicazioni su come fare le fornisce l’Inail con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017.
La nuova adempienza è in vigore dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché per i soggetti abilitati ad intermediazione.

Da parte sua il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).
La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre – nel caso di infortuni superiori a tre giorni – l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Fonte Inail

Settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, programma il tuo evento

Si svolgerà dal 23 al 27 ottobre 2017, come comunicato dall’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) nella nota del 3 ottobre

La prossima edizione della European Week for Safety and Health at Work ospiterà eventi in tutti i Paesi europei, che richiameranno il tema della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri a tutte le età.
Sul sito dedicato Eu-Osha sono indicate tutte le date degli incontri organizzati per celebrare la settimana. Argomento portante sarà quello affrontato negli ultimi due anni che riguarda la salute sul lavoro a ogni età, il benessere lavorativo e l’invecchiamento attivo. Chi desidera partecipare alla kermesse della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro con un evento ad hoc potrà farlo. Tutte le informazioni su come fare si trovano sul sito Eu-Osha dove sono disponibili informazioni e materiali per aderire e promuovere le iniziative. Tra questi il documento che raccoglie le buone prassi 2016-2017, tradotte in 18 lingue europee, italiano compreso.
La conclusione della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età sarà celebrata con il summit finale a Bilbao, sede dell’Agenzia europea per la Salute e Sicurezza, previsto per il 21 e 22 novembre 2017 e sarà l’occasione per tracciare il bilancio conclusivo dell’iniziativa e annunciare ufficialmente il tema che accompagnerà la campagna Eu-Osha nei prossimi due anni. Nel biennio 2018-2019 ci si occuperà di prevenzione dei rischi da sostanze pericolose.
In Italia, per i partner nazionali, Inail focal point ha fissato l’evento conclusivo della campagna 2016-2017 per martedì 7 novembre a Roma presso la sede centrale di P.le Giulio Pastore, 6. Saranno consegnati riconoscimenti per le buone pratiche presentate all’Inail entro il 14 luglio 2017.
Per saperne di più: Eu-Osha Settimana europea salute e sicurezza sul lavoro 2017

L’Istituto Carlo Bazzi di Milano ospita La Casa degli Rls per raccontare gli infortuni sul lavoro

L’appuntamento è per martedì 24 ottobre 2017 alle 9.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Carlo Bazzi” in Via Cappuccio 2 – Milano, sede del Museo permanente della sicurezza

Il seminario dal titolo La narrazione degli infortuni per il miglioramento delle attività di prevenzione: ruolo del Rls, è organizzato da La casa degli Rls di Milano in collaborazione con il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP). Saranno presentati i lavori tratti dal progetto “Dall’inchiesta alla storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro” pubblicato sul sito del Centro Regionale di Documentazione per la Promozione alla Salute.
Si tratta di un lavoro nato nel 2012 con l’obiettivo di usare l’approccio narrativo come strumento di prevenzione degli infortuni e di promozione della salute nei luoghi di lavoro.
Ad oggi il progetto ha coinvolto oltre 100 operatori della prevenzione del Piemonte e della Lombardia e le storie pubblicate sono oltre 50.
Il seminario è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria online.
Per iscriverti clicca qui 
Fonte. www.lavoroeformazioneincomune.it

 

Riduzione del premio Inail: ecco come ottenere punti con le campagne informative proposte dagli Rlst di Asle ai lavoratori

Per le imprese edili la riduzione del premio Inail con il modello OT 24 è possibile

Un aiuto è fornito dalle campagne informative proposte dai Rlst di Asle: una sulla movimentazione manuale dei carichi con l’illustrazione della miniguida sul rischio da movimentazione manuale dei carichi, l’altra, specifica, sui rischi da assunzione di bevande alcoliche che oltre all’opuscolo informativo Etiledil prevede la distribuzione ai lavoratori dell’alcolimetro cartonato. Lo strumento è molto utile per la misurazione del tasso alcolico nel sangue dopo l’assunzione di alcolici.

Nell’ambito del modello OT 24 per l’anno 2018, entrambi gli interventi di informazione ai lavoratori promossi da Asle, se realizzati, consentono al datore di lavoro di ottenere complessivamente 70 punti su 100, tanti sono quelli richiesti per la riduzione del premio assicurativo che per le aziende fino a 10 dipendenti è prevista nella misura del 28% mentre se l’azienda conta tra gli 11 e i 50 dipendenti si attesta al 18%.
In particolare l’informativa Etiledil si colloca tra le azioni premiate nella sezione “C” al punto 13, negli interventi definiti trasversali dove si parla di “interventi per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol, per l’effettuazione di specifici programmi volti all’educazione di migliori stili di vita”, che attuati conferiscono 30 punti.
L’informativa della miniguida Asle sul rischio da movimentazione manuale dei carichi è contemplata nella sezione “E” tra gli interventi settoriali, al punto 4 dove si parla di “prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, per la realizzazione di programmi di promozione della salute osteoarticolare e muscolare”, che per le piccole aziende consente di ottenere 40 punti.
Per l’impresa un’altra possibilità offerta dal modulo di domanda OT 24 per l’anno 2018 è quella prevista alla sezione “C” al punto 3 dove si legge “per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008 senza la necessità di specifica richiesta della stessa da parte del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori”. Ciò implica che nei documenti aziendali sulla sicurezza la riunione periodica annuale sia prevista, da programma, per aggiornare tutte le azioni di analisi, prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con l’aggiunta di eventuali nuove prassi ritenute opportune nel rispetto della realtà lavorativa concreta. Così facendo si dimostra la validità del piano di prevenzione e sicurezza della propria azienda e si ottengono 20 punti.
Ancora d’interesse alla sezione “C” il punto 9, dove si parla di “medico competente che d’intesa con il datore di lavoro, abbia indicato nel protocollo sanitario e realizzato almeno uno dei seguenti interventi:

  1. relazione esplicativa delle risultanze dell’attività di collaborazione con i medici di base dei lavoratori ai fini del completamento della cartella sanitaria con informazioni anamnestiche sulle patologie in atto o pregresse, in validità, le terapie in corso
  2. presentazione dei dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro
  3. visite specifiche di sorveglianza sanitaria per i lavoratori incaricati delle squadre di emergenza, al fine di verificarne il possesso dei requisiti psicofisici”

In questo caso la documentazione ritenuta probante è fornita dalle evidenze documentali della realizzazione dell’intervento selezionato. In particolare, per il punto 1 è richiesta la relazione a firma del medico competente, per il per il punto 2, le evidenze dello svolgimento dell’intervento formativo come il programma e il materiale didattico utilizzato per la parte di interesse, per il 3, l’ elenco dei lavoratori incaricati delle squadre di emergenza e la dichiarazione a firma del medico competente contenete i nominativi dei lavoratori sottoposti a visite specifiche di sorveglianza sanitaria per la verifica del possesso dei requisiti psicofisici. Questo tipo di intervento consente di ottenere 20 punti.
Scorrendo il modulo di domanda si trovano poi altre possibilità che le imprese possono sfruttare. Nella sezione “C” oltre a quelli illustrati si citano i punti 1 relativo alla presentazione di una buona prassi da parte dell’azienda alla Commissione consultiva permanente, vale 50 punti. I punti 4 e 6 riguardano rispettivamente la raccolta e l’analisi degli infortuni avvenuti in azienda, vale 60 punti, e per quelli avvenuti ad appaltatori e subappaltatori. Il punto 5 richiede la verifica sui fornitori della presenza e validità della valutazione dei rischi e di altri documenti per l’ottenimento di 80 punti.
Il punto 7 riguarda l’efficacia della formazione per 50 punti, l’8 prevede la formazione dei lavoratori all’uso del defibrillatore acquistato dall’azienda e vale 40 punti. I successivi punti 14,15 e 16 parlano di prevenzione dei rischi stradale ed elettrico.
La sezione “D” dedicata agli interventi settoriali generali prevede l’assegnazione di 100 punti per l’asseverazione dell’impresa.
Nella sezione “E”, oltre il punto 4, anche i punti 5 e 6 riguardano la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici mentre il punto 7 è dedicato a interventi per la protezione delle vie respiratorie. Interventi per la prevenzione del rischio rumore sono premiati con le azioni indicate nel punto 9 mentre i punti dal 10 al 16 riguardano altri tipi di rischi tra cui quello meccanico e il lavoro solitario. Tra gli interventi settoriali della sezione “E” interessante è il punto 17 dove si legge che “l’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3 comma 2 del d.m. 10/3/1998)”.

L’ intervento se realizzato conferisce 40 punti e si intende compiuto se l’azienda ha coinvolto i lavoratori dell’unità produttiva oggetto dell’istanza. Gli elementi documentali che attestano la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove. Il numero dei lavoratori va riferito all’anno 2017 e calcolato sulla base dell’art. 4 del D.Lgs 81/2008. L’azione consente di ottenere 40 punti e non è applicabile alle aziende di cui all’art. 3 comma 2 del d.m. 10/03/1998.
La documentazione ritenuta probante è la seguente:
– Il piano di emergenza dell’azienda, datato e firmato
– L’elenco dei lavoratori relativi all’anno 2017
– Il verbale della prova di evacuazione dell’anno 2017.
Ancora nella sezione “E” il punto 18 che vale 50 punti, prevede “interventi per la sicurezza nei lavori in quota, per cui l’azienda sugli edifici di cui ha la disponibilità giuridica, abbia installato ancoraggi fissi e permanenti, destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta“.
L’azione può essere selezionata solo se l’installazione degli ancoraggi non ricade nell’ambito di interventi per i quali detta installazione è resa obbligatoria dalla normativa regionale vigente.
La documentazione richiesta è costituita da:
– Relazione descrittiva dell’intervento effettuato
– Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello
– Dichiarazione del datore di lavoro dell’assenza di obbligo di installazione in base alla normativa regionale vigente.
Infine si fa notare che le azioni premiate dalla sezione “B”, dedicata agli interventi generali ispirati alla responsabilità sociale, presuppongono che l’azienda adotti la certificazione UNI ISO 26000:2010.
Per accedere alla riduzione del premio Inail per gli interventi migliorativi realizzati nell’anno solare 2017 occorre presentare, entro il termine del 28 febbraio 2018 ed esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online sul sito Inail, l’istanza “Modulo OT 24” unitamente alla documentazione probante richiesta dall’istituto.
Per saperne di più consulta direttamente i documenti:

 

 

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