Monthly Archives: Settembre 2017

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Milano, 4 ottobre 2017. Seminario sullo smartworking al centro congressi Fast

Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”
A Milano il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 4 ottobre 2017 al Centro congressi Fast di piazzale Morandi, 2 con il seminario dal titolo Smartworking: una soluzione per il benessere del lavoratore a tutte le età?

Organizzato dalla Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (Fast) in quanto partner della rete Enterprise Europe Network in collaborazione con Associazione Ambiente Lavoro e Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione (Ciip) con il patrocinio di Inail Lombardia, il seminario sarà l’occasione per un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni politiche locali, le organizzazioni sindacali e datoriali, le imprese e ai lavoratori che hanno già fatto ricorso alla modalità dello smartworking, per comprendere meglio i vantaggi e i benefici della nuova modalità lavorativa e rilevare eventuali lacune da segnalare al Legislatore. Il Parlamento ha infatti approvato il Disegno di Legge n. 2233 sul lavoro autonomo, che disciplina il cosiddetto smartworking, o lavoro agile, quale “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.
La partecipazione è gratuita. Per iscriverti clicca qui.
Leggi il programma dell’evento.

 

L’impresa familiare, quello che c’è da sapere. Si’ anche a sorveglianza sanitaria e corsi di formazione

Come disciplinato dall’art. 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, sorveglianza sanitaria e corsi di formazione sono obbligatori anche per i componenti dell’impresa familiare. Infatti, l’Accordo Stato Regioni 128 CSR del 7 luglio 2016 recepito dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08 aggiornato a maggio 2017, prevede che quando ci si trova a operare nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento da amianto, con rischio biologico e chimico, i componenti dell’impresa familiare sono tenuti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a seguire i corsi di formazione. E tutto ciò in deroga all’articolo 21 dello stesso testo unico che ne prevede la sola facoltà. Inoltre, come è previsto dall’ Accordo Stato regioni 53 CRS del 22 febbraio 2012, ai fini dell’abilitazione all’uso di attrezzature importanti come gru, piattaforme elevabili (Ple), macchine per movimento terra e simili rientrano anche i soggetti, di cui all’art. 21. Del resto secondo l’art. 69 del D. Lgs 81/08 è da considerare operatore “il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.
L’impresa familiare, dunque, è a tutti gli effetti una forma giuridica di impresa, seppur residuale, che ha delle peculiarità rispetto all’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Di seguito si mettono in evidenza alcuni aspetti.

All’art. 21 del D.Lgs 81/08 il Legislatore elenca le Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi, mettendo sullo stesso piano impresa familiare, lavoratori autonomi e artigiani. Tuttavia all’art.96 del medesimo decreto è espressamente previsto che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” sono obbligati alla redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos), equiparando così l’impresa familiare all’impresa esecutrice. E ciò è confermato anche dalla risposta della Commissione per gli Interpelli al quesito n. 3 del 24 giugno 2015 posto dalla Federazione nazionale UGL Sanità, dove si legge che “qualora le imprese familiari si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96”. Inoltre è da sottolineare il fatto che sebbene l’impresa familiare goda di un regime sui generis, nell’ambito di un cantiere essa viene considerata impresa esecutrice a tutti gli effetti anche nei commi 3, 4 e 5 dell’art.90, segnatamente per il computo del numero delle imprese ai fini della redazione, o meno, del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e la relativa nomina, o meno, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Quando l’impresa familiare è equiparata all’impresa esecutrice il titolare della stessa, da non confondere con il datore di lavoro, è tenuto alla redazione di un Pos “ridotto” secondo i criteri “di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” di cui all’ 28 del D.Lgs 81/08, omettendo però, nel contempo, di indicare quanto segue così come espresso dal citato interpello 3/2015:
– i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
E per estensione anche le altre qualifiche previste dal D.Lgs 81/08 all’ Allegato XV ma non presenti nell’impresa familiare, ovvero:
– il nominativo del datore di lavoro, in quanto l’impresa familiare è costituita solo da lavoratori per cui il titolare della stessa non ricopre la funzione di datore di lavoro cioé di soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
– il nominativo del medico competente
– il nominativo del responsabile del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché i collaboratori familiari non essendo equiparati ai lavoratori dipendenti né essendo computati tra questi, non sono tenuti per legge a ricoprire questi incarichi.

Mancando nell’impresa familiare qualsiasi vincolo di subordinazione tra titolare e dipendenti, tutti i collaboratori familiari, dal titolare ai coadiuvanti, dovranno adempiere a quanto indicato nell’art.21 ovvero:
– utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
avranno la facoltà di:
– beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41
– partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Per saperne di più clicca qui

Vantaggio previdenziale dell’11,50% sui contributi Inps e Inail

Datori di lavoro dell’edilizia, c’è tempo sino al 15 gennaio 2018 per presentare la domanda di riduzione del dei contributi previdenziali. Lo sgravio ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’Inps e all’Inail diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il beneficio consiste – si legge nella circolare Inps n. 29 del 1 settembre 2017 – in una riduzione sui contributi dovuti nella misura del 11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale”. Non spetta nemmeno per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo come ad esempio l’incentivo “occupazione sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2017.
La riduzione, infatti, riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017 e per richiederla occorre inviare la propria domanda all’Inps entro il 15 gennaio 2018 tramite il servizio on line, con le denunce contributive Uniemens di competenza fino al mese di dicembre 2017.
Per ottenere lo sgravio è necessario dimostrare la propria regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Del vantaggio potranno usufruirne tutte le aziende con i seguenti codici statistici contributivi: industria, da 11301 a 11305, artigianato da 41301 a 41305, ATECO da 412000 a 439909.

 

 

Dati Inail: nei primi sette mesi del 2017 diminuiscono le malattie professionali

Sono on line gli open data dell’Inail che evidenziano come tra gennaio e luglio 2017 siano stati denunciati 380mila infortuni sul lavoro, 591 dei quali con esito mortale mentre prosegue il trend in calo delle denunce relative a tecnopatie. Le denunce di malattia professionale pervenute e protocollate risultano 36.224, 1.336 in meno rispetto allo stesso periodo 2016 (-3,6%).
Dopo anni di continua crescita, il calo delle tecnopatie denunciate conferma per quest’anno l’andamento già rilevato nei mesi scorsi.

Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con quelle del sistema nervoso e dell’orecchio, continuano a rappresentare le tecnopatie più denunciate (75,8% del complesso dei casi).

Complessivamente le denunce d’infortunio pervenute all’Inail sono state 380.236, 4.750 in più rispetto allo stesso periodo del 2016 (+1,3%), per effetto di un aumento infortunistico dell’1,2% registrato per i lavoratori (2.832 casi in più) e dell’1,4% per le lavoratrici (oltre 1.900 in più). All’incremento hanno contribuito soltanto la gestione Industria e servizi (+2,1%) e la gestione Conto Stato dipendenti (+3,6%), mentre Agricoltura e Conto Stato studenti delle scuole pubbliche statali hanno fatto segnare un calo pari, rispettivamente, al 5,0% e all’1,9%.
A livello territoriale, le denunce d’infortunio sono aumentate al Nord (oltre 5.800 casi in più) e, in misura più contenuta, al Centro (+245), mentre hanno fatto registrare una diminuzione al Sud (-985) e nelle Isole (-337).
Gli aumenti maggiori, in valore assoluto, si sono registrati in Lombardia (+2.821 denunce) ed Emilia Romagna.
I casi di infortunio mortale presentati all’Istituto nei primi sette mesi di quest’anno sono state 591, 29 in più rispetto ai 562 decessi dell’analogo periodo del 2016 (+5,2%).
L’incremento è legato principalmente alla componente maschile, i cui casi mortali sono saliti da 506 a 531 (+4,9%), mentre quella femminile ha fatto registrare un aumento di quattro casi, da 56 a 60 decessi (+7,1%).
Fonte Inail

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