Monthly Archives: Dicembre 2016

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Contenere i costi aziendali si può. Bene è prevedere il programma di sorveglianza sanitaria e attuare le misure di prevenzione adeguate

Malattie professionali, i settori più a rischio rimangono l’edilizia e l’industria. A dirlo è l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi (Anmil) che riferisce in un rapporto pubblicato a fine novembre 2016 come “l’ambito con il più alto tasso di pericolosità resta quello dell’edilizia. Con una media di circa 3 nuovi malati denunciati ogni giorno negli ultimi due anni il settore – si legge – assorbe un terzo di tutti i nuovi casi in Lombardia”.  E’ noto che in edilizia prevale il rischio di malattie croniche legato a movimentazione manuale dei carichi, rumori, vibrazioni polveri e sostanze chimiche.

Alla luce di tutto ciò appare evidente che per un’azienda edile trascurare la denuncia di malattie professionali tra i propri dipendenti non è opportuno e potrebbe portare a una considerevole lievitazione dei costi aziendali.

In caso di ispezione da parte dell’autorità competente potrebbe accadere, infatti, che i tecnici della prevenzione dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salue) dopo aver visionato la documentazione relativa alla prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ovvero il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il Piano operativo di sicurezza (Pos), e riscontrando l’omissione dell’indicazione di specifiche procedure atte a prevenire nei lavoratori le malattie professionali tipiche, decidano di proseguire con un’indagine più approfondita sui motivi della mancata presenza di lavoratori con patologie professionali segnalate e di conseguenza optino di sanzionare l’azienda, facendo emergere la responsabilità del datore di lavoro nella causa di un danno alla salute di uno o più lavoratori. A questo punto la mancata denuncia di malattia professionale da parte dell’azienda potrebbe diventare anche causa di un rinvio a giudizio per l’inadempienza commessa. In questo caso il datore di lavoro si troverà a dover pagare sia la sanzione dell’ ATS per le omissioni riscontrate nella compilazione di Dvr e Pos, sia le spese legali per il rinvio a giudizio. Ne consegue un considerevole aumento di costi aziendali che, a conti fatti, va ben oltre l’entità di costi da sostenere per la corretta e completa compilazione di Dvr e Pos e l’attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria rispettoso delle norme previste dal Legislatore.

L’aggiornamento formativo per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp è da fare entro l’11 gennaio 2017

Ultime settimane per mettersi in regola con l’aggiornamento formativo. E’ il prossimo 11 gennaio 2017, infatti, il termine ultimo per concludere gli aggiornamenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp che sono stati formati entro l’11 gennaio 2012, data in cui entrarono in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per coloro che avevano eseguito la formazione prima dell’11 gennaio 2007, invece, il termine di obbligo entro il quale aggiornarsi nuovamente è stato l’11 gennaio 2013. La normativa, infatti, prevede l’aggiornamento formativo dei lavoratori in un arco temporale di cinque anni. Per tutti, lavoratori, preposti e dirigenti, la durata minima dell’aggiornamento formativo previsto è di 6 ore. Inoltre l’art. 9 dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori precisa che “Nei corsi di aggiornamento dei lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

  • approfondimenti giuridico – normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischi e relative misure di prevenzione.

Quello dell’aggiornamento formativo obbligatorio è dunque un’occasione per mantenere adeguati gli standard di formazione in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Del resto il Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 37 sottolinea il ruolo centrale della formazione alla sicurezza per la prevenzione di incidenti e malattie professionali e indica la necessità di un aggiornamento periodico in relazione all’evoluzione della normativa e all’evoluzione dei rischi.

Per saperne di più clicca qui.

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza: per i lavoratori iscritti vantaggi e opportunità

L’iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza è importante. Porta numerosi vantaggi al lavoratore che può richiedere le prestazioni a lui dedicate.

Ecco come fare. Basta collegarsi al sito www.cassaedilemilano.it e tramite la funzione informatica “Richiesta prestazioni” dell’area dei Servizi on-line si può inviare la propria richiesta, in alternativa occorre compilare correttamente gli appositi moduli scaricabili dal sito. Per ogni richiesta il modulo deve essere compilato, firmato e spedito in originale, insieme ai documenti indicati in ciascuna domanda di prestazione, presso una delle sedi Cassa Edile.

L’iscrizione alla Cassa Edile garantisce al lavoratore il pagamento di ferie, gratifica natalizia e anzianità professionale edile, così come previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali dell’edilizia. Inoltre è prevista la possibilità di richiedere rimborsi per spese mediche, scolastiche per il lavoratore e la sua famiglia che costituiscono le prestazioni assistenziali integrative del reddito. Cassa Edile, al lavoratore iscritto, garantisce un’annuale fornitura di indumenti e calzature da lavoro, un premio di anzianità aziendale, il così detto “Premio fedeltà”, se il lavoratore è alle dipendenze della stessa impresa da almeno otto anni e l’impresa risulta iscritta in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per lo stesso periodo. Se il lavoratore cambia impresa o si sposta da una provincia all’altra e da una Cassa Edile all’altra sul territorio nazionale, i trattamenti economici previsti dal contratto e le prestazioni assistenziali integrative a lui dovute sono assicurati grazie agli specifici accordi stipulati tra le varie Casse Edili presenti in Italia. In caso di versamenti dovuti al lavoratore da parte dell’impresa e non effettuati, la tutela è esercitata dall’azione di recupero che gli uffici Cassa Edile mettono in atto nei confronti delle imprese inadempienti. Il pagamento al lavoratore sarà erogato successivamente, a recupero avvenuto.

Cassa Edile provvede anche alla gestione gratuita dell’accantonamento dei contributi per la pensione integrativa di categoria (Fondo Prevedi) e all’eventuale cessione del credito del quinto dello stipendio. Infine per i lavoratori iscritti a Cassa Edile è prevista la partecipazione gratuita sia a tutti i corsi di formazione alla sicurezza erogati dal Comitato Paritetico Territoriale (CPT) www.cptmilano.it, sia a quelli finalizzati alla crescita professionale erogati dall’ Ente Scuola Edile Milanese (ESEM), www.esem.it.

Regione Lombardia. Varata il 15 novembre 2016 la Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione da formaldeide

La Regione Lombardia approva il Decreto “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione da formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta formativa”.

Varato il 15 novembre 2016 il documento è correlato al “Piano regionale 2014 – 2018 per la tutela della salute sicurezza nei luoghi di lavoro”. A disposizione soprattutto di datori di lavoro e medici competenti protagonisti, in prima battuta, nell’elaborazione della valutazione dei rischi in azienda.

E’ noto che la formaldeide, classificata dall’ International Agency for Research on Cancer (Iarch) “Cancerogeno di categoria B1”, si trova normalmente allo stato gassoso, è incolore, dall’odore penetrante ed è presente anche in prodotti per l’ edilizia.

Le linee guida approvate sono ritenute dalla Regione un “valido riferimento per una efficace valutazione prima, e gestione poi, del rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a formaldeide attraverso la definizione di valori guida e la programmazione razionale del monitoraggio ambientale”.

Per il datore di lavoro è “previsto l’obbligo di istituire e aggiornare il registro degli esposti e curarne la tenuta per il tramite del Medico Competente solo in presenza di un rischio per la salute evidenziato; a cura di quest’ultimo è l’adeguamento del protocollo di sorveglianza sanitaria”.

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