Monthly Archives: Novembre 2016

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L’azione di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro si fa dialogando, in collaborazione con tutte le figure della sicurezza

Un approfondimento sull’importante tema della tutela della salute in edilizia e della corretta gestione dei rischi per prevenire l’insorgere di possibili malattie professionali.

Il seminario si è svolto stamattina presso la sede di Assimpredil in via S. Maurilio, 21 a Milano. Titolo: La tutela della salute in edilizia e le malattie professionali: momento di confronto. Presentati da Alfonso Cioffi dell’Ufficio Sicurezza sul Lavoro di Assimpredil sono intervenuti Enzandrea Prandi e Gabriella Zanoni di ATS – Città Metropolitana di Milano, Franco Frangi ATS Brianza, Silvia Podestà e Lorenzo Polo dell’Inail di Milano.
Una platea variegata formata prevalentemente da datori di lavoro, dirigenti, Rspp, preposti, tecnici della prevenzione, Rls e Rlst. Filo conduttore di tutti gli interventi il ruolo del medico competente nel suo rapporto con il datore di lavoro, nella sorveglianza sanitaria e nella valutazione dei rischi. Figura centrale non solo per le visite ai lavoratori ma anche per l’apporto richiestogli in fase di predisposizione del documento di valutazione dei rischi (Dvr), considerando la sua particolare competenza riguardo le tematiche igienico sanitarie di rischio nei luoghi di lavoro. Un medico competente che viene coinvolto dal datore di lavoro sulle azioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e bene conosce l’ambiente di lavoro. “E’ innegabile – ha spiegato Cioffi – che Il Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 pone la salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro al centro. L’obiettivo, dunque, è quello di riportare l’attenzione su questi temi per riflettere anche sugli elementi più legati alla prevenzione e alla salute dei lavoratori”. 

L’incremento delle malattie professionali registrato negli ultimi anni porta infatti a considerare in modo più attento gli aspetti di cultura della prevenzione rispetto a quelli della sicurezza tout court, per inquadrare tutti gli interventi messi in atto in una visione collaborativa e di confronto tra tutti i soggetti che con il datore di lavoro sono coinvolti nel processo di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oggi, per contrastare l’aumento dei costi di gestione di infortuni e malattie professionali è necessario imparare a gestire in modo virtuoso il sistema di prevenzione e sicurezza partendo anzitutto da una compilazione corretta e dettagliata del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), del Piano operativo di sicurezza (Pos) e del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc).

Prandi ha illustrato la relazione sull’attività di vigilanza del gruppo di lavoro “Igiene del lavoro e sorveglianza sanitaria in edilizia” della ex Asl di Milano. Emerge l’importanza di predisporre la documentazione richiesta (Dvr, Pos e Psc) in modo preciso e non generico, in quanto essi devono rilevare i pericoli e identificare con precisione i rischi previsti nelle varie fasi di lavoro, prevedendo accorgimenti e modalità organizzative per lo svolgimento delle mansioni con l’obiettivo di  limitare al massimo il rischio per il lavoratore. Zanoni ha parlato dell’attivita tecnico sanitaria nei cantieri di lunga durata mettendo in evidenza l’importanza di indagare e ricostruire le dinamiche degli episodi in cui fortunatamente l’incidente non è accaduto, i così detti infortuni mancati, con un accento anche sulle responsabilità dei lavoratori soprattutto quando da parte del datore di lavoro sono stati rispettati tutti gli obblighi di informazione e formazione, di fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione individuale. Frangi ha illustrato l’esperienza dell’ATS Brianza che lavora prevalentemente attraverso la predisposizione dei Piani mirati di prevenzione e dove l’attività di assistenza e quella di vigilanza demandata dal legislatore all’Agenzia di tutela della Salute si coniugano. Gli interventi di Podesta e Polo dell’Inail hanno messo in luce la nuova missione dell’Inail focalizzata sulla promozione della cultura della prevenzione e del benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, con la promozione degli stili di vita tra lavoratori e cittadini. Illustrato l’andamento nell’ultimo quinquennio di infortuni, in diminuzione, e delle malattie professionali, in aumento, dovuto al fatto che sempre più le denunce di malattia professionale provengono da diverse fonti: non solo dal medico competente, ma anche dai medici di base, dagli ospedalieri e dal personale sanitario delle Uooml, l’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro.

Riunione periodica. Anello debole per le azioni di prevenzione, salute e sicurezza dei Rlst nella sorveglianza sanitaria, quando l’impresa ha meno di 15 dipendenti

Il ruolo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) nella sorveglianza sanitaria è importante. Il D.Lgs 81/08 all’art. 50 prevede che il Rlst sia “consultato sulla scelta del medico competente oltre che sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione …. e, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”. Ancora, l’art. 2 definisce la “sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria non è, dunque, un’attività meramente clinica perché interviene sulla valutazione dei rischi e  sulla scelta e la riprogettazione delle misure che normalmente vengono effettuate in occasione della riunione periodica annuale.

Ma la domanda è: effettivamente Rlst e Rls sono consultati da parte del datore di lavoro per la nomina del medico competente? E poi, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori riescono a ottenere dal medico competente tutte le informazioni da veicolare ai lavoratori per la prevenzione, tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro?

Analizzando gli esiti di un questionario distribuito ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori che hanno partecipato al seminario del 5 ottobre 2016 alla Casa degli Rls di Milano emerge che l’85% di coloro che hanno risposto alle domande dichiarano di non essere stati consultati sulla nomina del medico competente. In molti casi, per il 40% degli intervistati, il medico competente non illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. L’art. 25 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 (riunione periodica n.d.r.) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute per l’integrità psico-fisica dei lavoratori”. In altre parole il medico competente una volta l’anno ha l’obbligo di illustrare alle figure aziendali della prevenzione una relazione sui risultati della sorveglianza sanitaria.

E, infatti, dal questionario citato emerge anche che il 58% ovvero la stessa percentuale rilevata per i casi in cui il medico competente illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria, tale comunicazione avviene nell’ambito della riunione periodica. Dunque, se in un’azienda non si effettua la riunione periodica annuale – non prevista per legge in quelle con meno di 15 dipendenti – sarà molto probabile che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ottenga l’illustrazione dei risultati della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Altri dati significativi che emergono dal questionario citato riguardano la capacità o possibilità di interloquire con il medico competente da parte del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso, nel 40% dei casi, ciò non avviene. Così come risulta difficile al 39% degli intervistati avere agevole accesso ai dati della sorveglianza sanitaria. Tutto ciò rivela una difficoltà palese per il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, soprattutto nelle realtà lavorative con meno di 15 dipendenti, ad agire il proprio ruolo nell’ambito della sorveglianza sanitaria e a contattare il medico competente, che normalmente si incontra solo durante la riunione periodica.

La mancata convocazione della riunione periodica è, dunque, l’anello debole della catena nelle azioni di prevenzione, salute e sicurezza specialmente quando i dipendenti dell’azienda sono pochi.

Per informazioni utili sul ruolo degli Rls nella sorveglianza sanitaria clicca qui.

 

Il ruolo di Rls e Rlst nella valutazione dei rischi

Ruolo degli Rls nella valutazione dei rischi è il titolo del seminario in programma per mercoledì 23 novembre 2016 presso il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano, in Viale d’Annunzio 15. Si tratta del secondo appuntamento della stagione organizzato dalla Casa degli Rls di Milano.

Dopo il ruolo del Rls nella Sorveglianza Sanitaria affrontato nell’incontro del 5 ottobre 2016 è ora la volta del Documento di Valutazione dei Rischi

Gli incontri sono sempre molto interessanti e costituiscono un’occasione di confronto per i Rls e Rlst che vi partecipano. Con l’aiuto dei relatori durante la mattinata di mercoledì 23 novembre saranno messe a fuoco le tre direttrici di lavoro da intraprendere quando si tratta di valutare il rischio nei luoghi di lavoro. Si parlerà, dunque di partecipazione, personalizzazione e pesatura dei rischi  al fine di arrivare alla stesura di un documento di valutazione che sia valido e articolato,  con particolare riferimento al ruolo del Rappresentante per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il Rlst, infatti, è tenuto a partecipare alla stesura del documento e deve essere consultato dal Datore di lavoro così come previsto all’art. 50 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08).

Per leggere il programma e registrarti al convegno clicca qui.

 

Rimozione amianto, in arrivo il credito d’imposta per le aziende

E’ in arrivo per le aziende il credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute per le operazioni di bonifica amianto

.In data 17 ottobre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 giugno 2016 che definisce le disposizioni attuative di cui all’art. 56, comma 4, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Si riconosce un credito d’imposta ai oggetti titolari di reddito d’impresa, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il processo di presentazione delle domande da parte delle imprese inizierà in data 16 novembre 2016.
Le domande dovranno essere presentate dal titolare dell’impresa richiedente o dal legale rappresentante esclusivamente tramite il portale già presente alla pagina web www.minambienteamianto.ancitel.it, accessibile anche dalla home page del Ministero dell’Ambiente.
Sono già disponibili, le linee guida alla predisposizione delle domande e le domande frequenti (FAQ). Per ottenere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al call center ai numeri di telefono 06/76291470 – 06/762914471.
Inoltre, per accelerare le operazioni di presentazione della domanda le imprese potranno registrarsi preventivamente al portale a partire dal 27 ottobre 2016.
I fondi complessivi messi a disposizione raggiungono quota 17 milioni di euro, distribuiti in tre anni per 5,6 milioni ad anno.
Le imprese potranno accedere all’agevolazione tramite il meccanismo della compensazione attraverso la corretta compilazione del modello F24 online. Il credito sarà assegnato sino ad esaurimento dei fondi a disposizione con il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per saperne di più clicca qui  e qui 

 

 

 

 

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