Monthly Archives: Luglio 2016

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La riunione periodica è importante per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco come fare per arrivare preparati

Se ne è parlato il 29 giugno 2016 al seminario dedicato, tenutosi a Milano presso il Centro per la cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Molto interessante l’intervento dal titolo La cassetta degli attrezzi del Rls: la riunione periodica di Tiziana Vai, Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 3 di ATS-Città Metropolitana. La relazione della dottoressa Vai ha messo a fuoco i punti salienti dell’evento riunione periodica, sottolineando per i Rls – Rlst gli aspetti da non trascurare e le azioni da fare, per arrivare preparati all’appuntamento annuale con la riunione periodica, considerata momento centrale nella gestione della prevenzione aziendale. La riunione periodica, infatti, per le aziende con più di 15 dipendenti è prevista dalla legge, all’art. 35 del D.Lgs 81/08, e ha funzioni consuntive e di programmazione sulla gestione dei rischi e sulle azioni di miglioramento. Durante la riunione, con la relazione sulla sorveglianza sanitaria prodotta dal medico competente si può monitorare l’andamento della Sorveglianza sanitaria, verificando il mantenimento del benessere degli addetti, inoltre si possono valutare e misurare gli accadimenti infortunistici e di malattia professionale rilevati durante l’anno e si può programmare la formazione dei lavoratori in ordine a prevenzione, salute e sicurezza. La riunione annuale è anche il momento per valutare l’insorgenza di nuovi rischi legati a nuove attività e programmare accertamenti sanitari su richiesta.

Ciò che importa per il Rls – Rlst è arrivare alla riunione periodica ben preparati, essere certi che ci siano tutti i soggetti aziendali previsti, assicurandosi di avere abbastanza tempo per discutere e confrontarsi.

E’ utile, nell’arco dell’anno, organizzare i sopralluoghi per verificare gli ambienti di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti. Lo scopo è quello di raccogliere le osservazioni dei lavoratori, le esigenze, gli obiettivi prioritari, anche organizzando incontri informali coi lavoratori, assemblee dove si discutono problemi e sottoporre ai lavoratori appositi questionari per rilevare i loro disagi. Successivamente è utile al lavoro del Rls – Rlst predisporre un piano d’azione dove inquadrare i dubbi da approfondire e i chiarimenti da richiedere per definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari.

Sono queste solo alcune indicazioni che possono tornare utili a chi, nello svolgimento del ruolo di Rls – Rlst, si trova a volte isolato o in difficoltà.

Per approfondire invitiamo a leggere per intero la relazione di Tiziana Vai La cassetta degli attrezzi del Rls. ruolo-rls-e-periodica-tiziana-vai-29-giugno-2016


Malattia professionale e infortunio. Il certificato arriva all’Inail solo per via telematica: si apre la pratica e inizia l’istruttoria

Il certificato di malattia professionale o infortunio arriva all’ Inail esclusivamente per via telematica dal medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale. Questa la novità introdotta dall’art. 21 del D.Lgs n. 151/2015 entrato in vigore a settembre 2015. La circolare del Ministero del Lavoro n. 7348 del 17/03/2016 specifica inoltre che “l’invio deve essere effettuato nell’arco massimo delle 24 ore del giorno successivo dalla prestazione effettuata e che per prima assistenza si intende prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”. Il certificato, dunque, può essere inoltrato da qualunque medico che lavori alle dipendenze di strutture ospedaliere o da un medico di base. Inoltre il certificato medico di malattia professionale e/o infortunio contestualmente alla denuncia di malattia professionale e/o infortunio del datore di lavoro costituiscono la documentazione necessaria perché si attivi l’iter per il riconoscimento di malattia professionale o infortunio presso l’Inail.

Entro cinque giorni dalla ricezione del primo certificato di malattia professionale e/o infortunio il datore di lavoro è tenuto, a sua volta, a inoltrare telematicamente la denuncia di malattia professionale e/o infortunio all’Inail.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un artigiano, l’obbligo di denuncia è in capo allo stesso.

Nello specifico della malattia professionale la cui causa, a differenza dell’infortunio, è lenta e progressiva e può agire anche dopo molto tempo, occorre anche dimostrare che essa è stata contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione. Ovvero deve essere dimostrata la causalità della malattia per motivi professionali. Per mancanza di una definizione di malattia professionale il legislatore ha adottato due tabelle, una per l’industria e l’atra per l’agricoltura, in cui sono elencate le malattie di origine professionale, le lavorazioni che possono provocarle, il periodo massimo entro cui la malattia deve manifestarsi dall’abbandono del lavoro.

L’Inail, ricevuti il certificato e la denuncia di malattia professionale apre la pratica e inizia l’istruttoria del caso. Se si tratta di malattie tabellate si verifica anzitutto che il lavoratore sia stato effettivamente adibito alle mansioni previste dalla tabella e in ogni caso, malattia tabellata o non tabellata, l’Inail richiede documentazione di verifica sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Dal 1988 la Corte Costituzionale con sentenza 179/88 ha introdotto anche la possibilità per il lavoratore di provare l’origine professionale di malattie non tabellate. Anche il lavoratore, dunque, può dimostrare l’origine professionale di una malattia e in questo ambito trovano spazio tutte le malattie di cui il lavoratore è in grado di dimostrare la natura professionale. Resta a suo carico provare l’origine professionale della malattia con elementi probatori che dimostrino l’effettiva esposizione al rischio.

I documenti richiesti dall’Inail per provare la malattia professionale sono i seguenti:

Copia del documento di Valutazione dei Rischi e sue modifiche

Esiti delle visite mediche preventive e periodiche

Copia della cartella sanitaria redatta dal medico competente

Invito a visita del medico legale

Compilazione di appositi questionari secondo la tipologia di malattia

Relazioni del lavoratore sul proprio mansionario

Eventuale ispezione

Visure incrociate con archivi INAIL/INPS per verificare la carriera lavorativa dell’assicurato

Copia del libretto di lavoro

Manuali d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati

Per approfondimenti:

circolare-n-7348-del-17032016

inail-lodi_le-malattie-professionali

Per le imprese. Nessuna formazione aggiuntiva per i preposti a patto che si rispetti la norma prevista dal D.Lgs 81/08

Confermata la validità e l’importanza della formazione per la figura del preposto.

L’aggiornamento di giugno 2016 del decreto legislativo n. 81/08 recepisce l’interpello n.16/2015 del 29/12/2015 avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro su Requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

Il quesito riguarda la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico (d.lgs n. 81/08) e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto a quelli ricadenti sul preposto indicati dall’art. 2 comma 1, lettera e).

La risposta della Commissione, sottolineando come l’individuazione della figura del preposto non sia obbligatoria bensì una scelta del datore di lavoro da effettuarsi in base all’organizzazione e alla complessità della sua azienda, mette in evidenza come esistano casi particolari fra cui il montaggio e lo smontaggio delle opere previsionali, i lavori di demolizione, montaggio e smontaggio ponteggi in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavori che effettuano tale attività, che può anche essere lo stesso datore di lavoro a patto che abbia seguito gli appositi corsi di formazione. In particolare nel testo redatto dalla Commissione si legge “ il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve parteciare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs n.81/08, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37,  co. 7, del d.lgs n.81/08. Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs n. 81/08 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 7 del d.lgs n. 81/08, nell’ambito della quale dovranno pertanto essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.

Per ulteriori approfondimenti si veda D.lgs n. 81/08 aggiornamenti giugno 2016 – Interpello n. 16 /2015 del 29.12.2015

http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx/


Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

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